La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso della salernitana solo per Peccarisi, che si vede ridotta la squalifica da tre a due giornate. Respinti i ricorsi per Pestrin e per l’ammenda di euro 7.000 comminata nella gara col Monza. Di seguito il comunicato della C.G.F. riguardante la società granata:
RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/MONZA DEL 17.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 46/DIV del 19.10.2010) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALC. MAURIZIO PECCARISI SEGUITO GARA CREMONESE/SALERNITANA DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010) La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno riduce la sanzione della squalifica inflitta a 2 gare effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALC. PESTRIN MANOLO SEGUITO GARA CREMONESE/SALERNITANA DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
Nessun commento:
Posta un commento