Benvenuti nel sito Bellizzi Granata - Tutte le Notizie e le Curiosità sulla Salernitana, sui tifosi, sui risultati e sul Calciomercato. ULTIME NOTIZIE DAL CLUB "BELLIZZI GRANATA"

mercoledì 15 settembre 2010

LìAlessandria ottiene la vittoria a tavolino contro il Lumezzane

L’Alessandria alla fine l’ha spuntata: è riuscita ad ottenere i tre punti a tavolino nei confronti del Lumezzane, reo di aver fatto giocare il calciatore Fausto Ferrari, squalificato nell’ultima gara di campionato dello scorso torneo. Un’occasione persa per Pavia e Salernitana, che non avendo avuto l’imbeccata non hann ofatto ricorso ed hann operso l’opportunità di ottenere la vittoria a tavolino. Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo, che, tra l’altro, ha comminato alla società granata Euro 4.000 di ammenda:

GARA LUMEZZANE - ALESSANDRIA DEL 5 SETTEMBRE 2010 E RECLAMO SOCIETA’ ALESSANDRIA

- Il Giudice Sportivo,

- letti gli atti ufficiali, il reclamo della società Alessandria e le controdeduzioni della società Lumezzane,

o s s e r v a

- che la società Alessandria ha proposto reclamo, nei termini previsti dall’art. 29 comma 7 e 8 C.G.S., in ordine alla irregolare posizione del calciatore FERRARI FAUSTO della società Lumezzane, che risulta aver disputato la gara in oggetto pur dovendo ancora scontare una giornata di squalifica, allo stesso comminata dal Giudice Sportivo del Comitato Interregionale con Com. Uff. n. 199 del 21.6.2010;

- che tale ultimo provvedimento fu assunto in riferimento alla gara Montichiari - Savona Finale della Poule Scudetto Serie D 2009-2010;

- che a norma dell’art. 22 comma 6 del C.G.S. “le squalifiche che non possono essere scontate nella stagione sportiva in cui sono state irrogate devono essere scontate nella stagione o nelle stagioni successive”;

- che nella corrente stagione sportiva il calciatore FERRARI FAUSTO è stato tesserato dalla società Lumezzane, nella quale, confrontando il calendario con i tabellini delle gare disputate, lo stesso risulta essere stato utilizzato in tutte le gare regolarmente e validamente disputate dalla società di appartenenza dall’inizio del Campionato e fino alla gara in esame;

- che verificata d’ufficio la sussistenza dei fatti evidenziati nel ricorso, risulta accertata l’irregolare partecipazione alla gara in oggetto del calciatore del Lumezzane FERRARI FAUSTO;

- che a norma dell’art. 17 comma 5 C.G.S. la società che fa partecipare ad una gara ufficiale un calciatore in stato di squalifica incorre nella punizione sportiva della perdita della gara;

- che la società Lumezzane con controdeduzioni inoltrate nei termini, ha sostenuto la improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso con motivazioni che questo Giudice Sportivo ritiene totalmente prive di fondamento normativo, procedurale e logico.

- Tutto ciò premesso,

d e l i b e r a

- di accogliere il reclamo proposto dalla società Alessandria, infliggendo alla società Lumezzane la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3 a favore della società Alessandria.

Nessun commento: